IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341; Vista la legge Quadro 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista l'ordinanza ministeriale del 16 maggio 1991, n. 127; Viste le ordinanze ministeriali del 23 maggio 1995, n. 166, registrata alla Corte dei conti il 6 giugno 1995, registro n. 1, foglio n. 197, e del 27 giugno 1995, n. 223, registrata alla Corte dei conti il 18 luglio 1995, registro n. 1, foglio n. 255, concernenti il rinvio dei termini per apportare modifiche ed integrazioni alla precitata ordinanza ministeriale del 16 maggio 1991, n. 127; Viste le ordinanze ministeriali del 31 dicembre 1992, n. 376, del 9 dicembre 1993, n. 345, e del 31 luglio 1995, n. 261, registrata alla Corte dei conti il 19 agosto 1995, registro n. 1, foglio n. 265, relative alla sospensione delle autorizzazioni dei corsi biennali di specializzazione gestiti dagli enti non statali, rispettivamente per l'a.s. 1993/94, 1994/95 e 1995/96; Visto il decreto ministeriale del 27 giugno 1995, modificativo dei decreti ministeriali del 24 aprile 1986 e del 14 giugno 1988, concernente i nuovi programmi dei corsi biennali di specializzazione per insegnanti impegnati in attivita' di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap, registrato dalla Corte dei conti il 24 luglio 1995, registro n. 1, foglio n. 258; Considerato che tuttora non ha avuto attuazione il combinato disposto dic ui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, e legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 14, per quanto concerne la formazione iniziale di livello universitario, per gli insegnanti di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap; Ritenuta l'opportunita' e l'urgenza di emanare nuove norme per la situazione del decreto ministeriale del 27 giugno 1995, in un nuovo testo coordinato che, in attesa dei predetti adempimenti attuativi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990 e dell'art. 14 della legge n. 104/1992, concernenti la formazione iniziale di livello universitario, disciplini l'organizzazione e la gestione dei corsi biennali di specializzazione per insegnanti impegnati per le attivita' di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap; ORDINA: Art. 1 (Finalita') (1) La presente ordinanza disciplina l'istituzione e l'organizzazione dei corsi statali per il conseguimento del titolo di specializzazione di cui all'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16.4.1994, n. 297, e sostituisce integralmente la precedente O.M. del 16.5.1991, n. 127, e successive modificazioni. La presente O.M. disciplina, altresi', fino a quando le Universita' degli Studi non avranno provveduto all'applicazione del combinato disposto di cui all'art. 9 della L. n. 341/1992 e dell'art. 14 della L. n. 101/1992, anche i corsi non statali per i quali si applicano le presenti disposizioni, salvo quanto piu' specificamente per essi disposto negli articoli seguenti. (2) - I corsi predetti perseguono le finalita' e gli obiettivi formativi esplicitati nella "Premessa" ai Programmi di cui al citato D.M. del 27.6.1995, e si svolgono secondo i criteri ivi stabiliti.