IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
    Visto   il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  di
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
    Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;
    Vista la legge Quadro 5 febbraio 1992, n. 104;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
    Vista l'ordinanza ministeriale del 16 maggio 1991, n. 127;
    Viste  le  ordinanze  ministeriali  del  23  maggio 1995, n. 166,
registrata alla Corte dei conti il 6  giugno  1995,  registro  n.  1,
foglio  n.  197,  e del 27 giugno 1995, n. 223, registrata alla Corte
dei  conti  il  18  luglio  1995,  registro  n.  1,  foglio  n.  255,
concernenti   il  rinvio  dei  termini  per  apportare  modifiche  ed
integrazioni alla precitata  ordinanza  ministeriale  del  16  maggio
1991, n. 127;
    Viste le ordinanze ministeriali del 31 dicembre 1992, n. 376, del
9  dicembre  1993,  n.  345, e del 31 luglio 1995, n. 261, registrata
alla Corte dei conti il 19 agosto 1995, registro n. 1, foglio n. 265,
relative alla sospensione delle autorizzazioni dei corsi biennali  di
specializzazione  gestiti dagli enti non statali, rispettivamente per
l'a.s. 1993/94, 1994/95 e 1995/96;
    Visto il decreto ministeriale del 27  giugno  1995,  modificativo
dei  decreti  ministeriali  del  24 aprile 1986 e del 14 giugno 1988,
concernente i nuovi programmi dei corsi biennali di  specializzazione
per  insegnanti  impegnati  in  attivita'  di sostegno alle classi in
presenza di alunni in situazione di handicap, registrato dalla  Corte
dei conti il 24 luglio 1995, registro n. 1, foglio n. 258;
    Considerato  che  tuttora  non  ha  avuto attuazione il combinato
disposto dic ui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, e  legge
5  febbraio  1992, n. 104, art. 14, per quanto concerne la formazione
iniziale di livello universitario, per  gli  insegnanti  di  sostegno
alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap;
    Ritenuta l'opportunita' e l'urgenza di emanare nuove norme per la
situazione  del  decreto ministeriale del 27 giugno 1995, in un nuovo
testo coordinato che, in attesa dei  predetti  adempimenti  attuativi
del  combinato  disposto di cui all'art. 9 della legge n.  341/1990 e
dell'art. 14 della  legge  n.  104/1992,  concernenti  la  formazione
iniziale  di  livello universitario, disciplini l'organizzazione e la
gestione  dei  corsi  biennali  di  specializzazione  per  insegnanti
impegnati  per  le  attivita'  di sostegno alle classi in presenza di
alunni in situazione di handicap;
                               ORDINA:
                               Art. 1
                             (Finalita')
(1)      La   presente   ordinanza   disciplina    l'istituzione    e
l'organizzazione dei corsi statali per il conseguimento del titolo di
specializzazione  di  cui  all'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo
16.4.1994, n. 297, e sostituisce integralmente la precedente O.M. del
16.5.1991, n. 127, e successive modificazioni.
     La   presente  O.M.  disciplina,  altresi',  fino  a  quando  le
Universita' degli Studi non avranno provveduto  all'applicazione  del
combinato disposto di cui all'art. 9 della L. n. 341/1992 e dell'art.
14  della  L.  n.  101/1992, anche i corsi non statali per i quali si
applicano le presenti disposizioni, salvo quanto piu'  specificamente
per essi disposto negli articoli seguenti.
(2)    -  I  corsi  predetti  perseguono le finalita' e gli obiettivi
formativi esplicitati nella "Premessa" ai Programmi di cui al  citato
D.M. del 27.6.1995, e si svolgono secondo i criteri ivi stabiliti.